1.1. Salvo che non siano stati concordati per iscritto accordi o condizioni particolari, le seguenti Condizioni Generali di Contratto (CGC) si applicano a ogni rapporto commerciale (anche futuro) tra noi e il partner contrattuale, il quale dichiara espressamente di accettare la validità delle presenti CGC. È esclusa l'applicazione delle condizioni di acquisto o di altre condizioni contrattuali proprie del partner contrattuale. Tutti i contratti conclusi con il partner contrattuale e le relative modifiche devono essere stipulati in forma scritta.
1.2. Si applicano in linea di principio tutte le norme ÖNORM, DIN e EN nonché SIA pertinenti applicabili al concreto rapporto contrattuale, nella versione più recente in vigore e pubblicata. In particolare si applicano:
2.1. Tutte le nostre offerte sono non vincolanti e senza impegno. La presentazione di un'offerta non ci obbliga ad accettare un ordine.
2.2. Ogni conclusione vincolante del contratto (ad es. accettazione di un ordine, ordinazione di una fornitura o prestazione) richiede la nostra sottoscrizione aziendale in forma scritta. Il trasferimento, anche parziale, di un ordine da noi conferito richiede il nostro previo consenso.
2.3. Salvo diverso accordo scritto, le presenti CGC si intendono integralmente incluse anche in eventuali contratti quadro.
3.1. I nostri prezzi sono senza impegno e si intendono netti franco fabbrica, esclusi imballaggio e carico, salvo diverso accordo nel contratto specifico. L'IVA nell'aliquota di legge vigente nonché eventuali altre imposte, tasse, dazi e altri oneri al momento della consegna/prestazione sono a carico del partner contrattuale e verranno fatturati separatamente. I prezzi si basano sui costi attuali di materiale, energia e manodopera. Qualora tra il conferimento dell'ordine e l'esecuzione intercorra un periodo più lungo o esista un contratto quadro per attività continuative di fornitura o lavorazione e in questo periodo i prezzi cambino, siamo autorizzati ad applicare un corrispondente aumento di prezzo al momento della consegna. I costi aggiuntivi derivanti da condizioni inadeguate di materiali o terreni forniti dal cliente verranno fatturati separatamente.
4.1 Il passaggio del rischio e la consegna avvengono secondo gli Incoterms specificati nell'ordine. Se nell'ordine non sono stati concordati Incoterms, si applica la regolamentazione secondo
4.2 Il rischio passa al partner contrattuale non appena la merce viene consegnata da noi al trasportatore per il carico. Il carico, il trasporto e lo scarico avvengono sempre a rischio del partner contrattuale, anche se è stata concordata la consegna franco. Un'assicurazione sul trasporto non è coperta da noi. Viene da noi stipulata solo se espressamente richiesto per iscritto e con assunzione dei costi da parte del partner contrattuale.
4.3 I nostri termini di consegna sono di norma non vincolanti, salvo che non sia espressamente garantito diversamente. I tempi di consegna e le date indicate dal partner contrattuale sono vincolanti. Il mancato rispetto di tali termini ci autorizza, senza fissazione di un termine supplementare, al recesso dal contratto e alla richiesta di risarcimento danni anche in caso di forniture parziali già effettuate nei termini.
4.4. Se il partner contrattuale rifiuta, entro 14 giorni dalla nostra comunicazione scritta di completamento, di partecipare a un appuntamento per l'accettazione e di firmare un verbale di accettazione, la nostra fornitura/prestazione si considera accettata senza difetti (la mancanza di lavori da eseguire in cantiere non impedisce l'accettazione). Inoltre, da tale momento ogni rischio passa al partner contrattuale e iniziano a decorrere i termini per le pretese reciproche dei partner contrattuali, salvo diversa regolamentazione. Lo stesso vale analogamente per ogni effettiva messa in funzione della nostra opera.
5.1. In caso di superamento dei termini di pagamento, ci riserviamo di addebitare interessi di mora commerciali nella misura prevista dalle disposizioni di legge al momento della scadenza. La compensazione e la ritenzione da parte del partner contrattuale sono di norma escluse.
6.1. Ogni merce da noi fornita nonché ogni opera rimane di nostra proprietà fino al completo pagamento del prezzo di acquisto. Il partner contrattuale è tenuto a rispettare i requisiti formali necessari per la salvaguardia della riserva di proprietà e ad adempiere a tutti i requisiti di pubblicità, registrazione e altri requisiti formali necessari, laddove in caso di omissione il partner contrattuale dovrà tenere indenne il venditore da eventuali svantaggi che ne derivino. Qualora la riserva di proprietà dovesse estinguersi per rivendita a terzi o per incorporazione in edifici, il partner contrattuale cede a noi, con il conferimento dell'ordine, tutti i crediti derivanti da tale rivendita o incorporazione nei confronti di terzi.
7.1. Su tutti i documenti da noi consegnati al partner contrattuale (progetti, schizzi, offerte, documentazione di progetto e di fornitura, inclusi brevetti, marchi, modelli, diritti d'autore, design, know-how e informazioni commerciali, tecniche e procedurali, ecc.) sussistono diritti d'autore a noi spettanti; il partner contrattuale ha solo un diritto di utilizzo corrispondente all'ambito contrattuale.
7.2. Il partner contrattuale è l'unico responsabile del rispetto dei diritti d'autore e di altri diritti di proprietà intellettuale su tutti i documenti da lui consegnati a noi.
8.1 Le nostre forniture devono essere - pena la perdita di tutti i diritti - esaminate dal partner contrattuale immediatamente dopo il ricevimento (consegna, ritiro), per quanto ciò sia fattibile secondo il normale corso degli affari, e ogni difetto deve esserci comunicato per iscritto altrettanto immediatamente.
8.2. Si applicano le disposizioni di legge in materia di garanzia.
8.3 Un diritto di garanzia del partner contrattuale sussiste inoltre solo se questi ha adempiuto a tutti gli obblighi di pagamento e agli altri obblighi.
9.1. Per danni di qualsiasi tipo, inclusi i danni derivanti dall'adempimento o inadempimento del contratto, da atti illeciti o omissioni e a causa di difetti, siamo responsabili solo nella misura in cui abbiamo causato tali danni per colpa grave o dolo. Ogni ulteriore pretesa, per quanto non inderogabile, è esclusa. In particolare è esclusa la responsabilità per il risarcimento di danni indiretti o a terzi o perdite, del lucro cessante, di danni puramente patrimoniali o di altri danni o costi.
9.2. La nostra responsabilità è inoltre limitata all'importo della prestazione derivante da un'assicurazione di responsabilità civile aziendale e comunque all'importo del valore dell'ordine della prestazione su cui si basano le rispettive pretese.
9.3. La responsabilità per gli ausiliari nell'adempimento è esclusa nella stessa misura.
9.4. Il partner contrattuale è responsabile per ogni danneggiamento e trattamento pregiudizievole delle nostre opere da parte di terzi da lui incaricati.
10.1. Il luogo di adempimento per la nostra consegna e il pagamento del partner contrattuale è 2560 Berndorf. Il foro esclusivo per tutte le controversie tra noi e il partner contrattuale è il tribunale competente per materia di Wiener Neustadt. Si applica il diritto sostanziale e processuale austriaco con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci. Se il partner contrattuale è un consumatore, questa scelta di legge si applica solo nella misura in cui non vengano derogate disposizioni imperative del diritto dello Stato in cui il consumatore ha la sua residenza abituale.
11.1. Qualora singole disposizioni delle presenti CGC siano o divengano in tutto o in parte invalide o inapplicabili, ciò non pregiudica la validità delle (restanti) condizioni. In tal caso, i partner contrattuali si impegnano a sostituire la disposizione invalida con una regolamentazione ammissibile che si avvicini il più possibile alla regolamentazione da sostituire. Le lacune normative devono essere colmate dai partner contrattuali, tenendo conto delle intenzioni fondamentali del contratto concluso e delle presenti CGC, come farebbero imprenditori ragionevoli.
Version 05|2021 Dok. Nr. AD0003-AT-D FN 149 227 b LG als HG Wr. Neustadt